giovedì 19 marzo 2009

La Privacy art. 675/96

La legge 31/12/1996 n. 675 è stata introdotta per tutelare Noi cittadini dal trattamento abusivo dei nostri dati personali.

Chiunque intenda procedere alla raccolta, registrazione, elaborazione di dati relativi a persone e/o aziende, deve obbligatoriamente darne comunicazione al garante della privacy.

Prima di raccogliere i dati dobbiamo firmare una delega/liberatoria allegando anche carta d'identità e Codice Fiscale; il consenso da parte del cittadino deve essere dato obbligatoriamente in forma scritta. A volte, oltre al consenso scritto dell'interessato, occorre anche l'autorizzazione del Garante, potrebbero essere per esempio dati riguardanti: l'origine razziale ed etnica; le convinzioni religiose, politiche, sindacali; lo stato di salute o la vita sessuale (art.22 L. 675/96).

Ci devono spiegare perché serve sapere a loro dei nostri dati, devono specificare anche chi terrà la raccolta di queste informazioni dando anche il nome del diretto responsabile (art. 10 L. 675/96).

Ad ogni modo, in qualsiasi momento, l'interessato può opporsi in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati. Basta mandare una raccomandata A/R e chiedere a chi detiene i nostri dati di voler cancellare dal loro archio i nostri dati; Pertanto, per far valere il diritto di opposizione, si può anche presentare ricorso al Garante per la privacy.

Ricordatevi che la legge sulla privacy ha previsto anche sanzioni penali fino a 60.000,00 euro oltre ad eventuale reclusione fino a 3 anni per le omesse o false comunicazioni fatte al Garante, per il trattamento illecito e illegittimo dei dati personali, per non aver prestato attenzione ai dati in possesso con misure di sicurezza.

Riassumendo, chiunque abbia a che fare con dati personali di persone (Professionisti, Medici, Enti, Creditori, Debitori....) devono attenersi a tutto quanto già scritto fin qui.

Per chi volesse approfondire vada sul sito www.garanteprivacy.it

A presto!

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