Oggi vi spiego quando e come utilizzare le autocertificazioni, prima o poi magari qualcuno ne avrà bisogno...
Le persone fisiche ovvero, chiunque, dotate per lo Stato italiano della capacità di agire, e i legali rappresentanti di persone giuridiche (aziende) hanno la facoltà di rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Qualora il minore è stato riconosciuto capace di partecipare ad un determinato rapporto giuridico o di compiere un dato negozio giuridico (come per il rapporto di impiego o di lavoro e il riconoscimento dei figli naturali), tale capacità è da ritenersi estesa all'esercizio dei diritti e delle azioni che ne dipendono. In queste ipotesi i minori devono essere considerati capaci di fare direttamente e autonomamente dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Possono avvalersi di tale facoltà anche i cittadini stranieri, secondo i seguenti criteri:
a) ai cittadini della Comunità europea si applicano le stesse modalità previste
per i cittadini italiani;
b) anche i cittadini extracomunitari residenti in italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto
di notorietà, ma solo nei casi in cui intendono comprovare stati, fatti e
qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani.
Per gli incapaci, in caso di incapacità assoluta provvedono il genitore
esercente la patria potestà (minori) o il tutore (interdetti giudiziali o legali);
in caso di incapacità relativa provvede l'interessato assistito dal curatore.
Il tutore e il curatore devono esibire il provvedimento di nomina da parte del giudice tutelare.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere presentate a tutte le amministrazioni pubbliche e ai concessionari e gestori di pubblici servizi.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni non possono essere fatte valere nei rapporti tra privati, anche se una delle parti eserciti una funzione pubblica (notaio), né nei confronti dell'autorità giudiziaria nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali.
Ciò vale, ad esempio, anche per il certificato di stato di famiglia che l'avente diritto deve presentare al privato datore di lavoro che, in quanto tale, non è un organo della pubblica amministrazione.
Quando il cittadino intende presentare una istanza ad un ufficio pubblico e
siano richiesti specifici certificati, l'interessato può sostituire questi ultimi con
una propria dichiarazione. Ciò è possibile per qualsiasi tipo di procedimento amministrativo (ad es., liquidazione di pensione, concessione di patente automobilistica, concessione di licenza commerciale, ecc.).
Le amministrazioni procedenti sono tenute a procedere ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
L'amministrazione procedente richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Inoltre, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.
I seguenti stati, fatti e qualità personali sono comprovati con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato, che possono essere presentate insieme all'istanza,
e che vanno a sostituire la normale certificazione. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni non deve essere più autenticata, indipendentemente dalla modalità di presentazione. Ciò significa che anche le dichiarazioni non rese di fronte al dipendente addetto e inviate, ad esempio,
per posta non sono soggette ad autenticazione.
Tali dichiarazioni riguardano
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti politici;
- stato civile (celibe/nubile, coniugato, vedovo, separato, divorziato);
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio;
- decesso del coniuge, del genitore, del figlio;
- posizione agli effetti degli obblighi militari;
- iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
- titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti;
titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento
e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di
benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento
di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato
presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente o di casalinga;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore,
di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari (anche lo
stato di servizio è comprovato mediante autocertificazione);
- di non aver riportato condanne penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello
stato civile;
- i certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di
ogni ordine e grado e all'università;
- i certificati, gli estratti e gli attestati che, a qualsiasi titolo, devono essere
presentati agli uffici della motorizzazione civile;
- i certificati, gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici
richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza.
Non possono essere sostituiti da altro documento o da dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio i seguenti certificati, salvo diverse disposizioni della normativa di settore:
- certificati medici;
- certificati sanitari;
- certificati veterinari;
- certificati di origine;
- certificati di conformità CE;
- certificati di marchi;
- certificati di brevetti.
Tuttavia i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche per la pratica, non agonistica, di attività sportive da parte degli alunni sono sostituiti
con un unico certificato rilasciato dal medico di base, con validità per l'intero anno scolastico.
Come scrivere un'autocerficazione, è meglio che ve lo mostri se qualcuno me lo chiede...
venerdì 20 marzo 2009
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